Art. 1.

      1. I genitori, al momento della dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono indicare, come luogo di nascita del neonato, anziché il comune nel cui territorio è ubicato l'ospedale dove è avvenuto il parto, il comune di residenza dei genitori al momento della nascita.